Articolo 55
1. La presente regolamentazione attua quanto disposto all’art. 32 D.Lgs. 151/2001, così come previsto con l’interpello Min. Lavoro n. 25 del 2013.
2. La volontà di avvalersi della fruizione ad ore di uno o più mesi del periodo di congedo parentale spettante in base all’art. 32 D.Lgs. 151/2001 dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l’inizio del periodo frazionato, indicando:
I) Il numero di mesi interi di congedo parentale da convertire ad ore e la relative date di inizio e termine,
II) La programmazione mensile delle ore di congedo, in accordo con le esigenze aziendali;
3. Nella comunicazione di cui sopra la madre lavoratrice dovrà dichiarare di rinunciare a richiedere all’INPS il contributo economico di cui all’art. 4, comma 24, lett. b) della Legge.
4. La possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale in ore è ammessa anche in più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge per ogni figlio al genitore lavoratore.
5. Eventuali variazioni delle modalità di fruizione rispetto a quanto comunicato dal lavoratore, come previsto al precedente punto 2), dovranno essere concordate con il datore di lavoro, ferma restando la facoltà, per quest’ultimo, di non aderire alla variazione richiesta;
6. La fruizione del congedo parentale ad ore è cumulabile con i permessi previsti dalla Legge e/o dal CCNL.
7. In ogni caso i genitori lavoratori che usufruiscono dei congedi parentali ad ore dovranno garantire una prestazione lavorativa giornaliera non inferiore a 2 ore giornaliere continuative;
8. Nel caso di insorgenza di malattia del bambino durante la fruizione del congedo parentale, il genitore interessato può richiedere al datore di lavoro ed all’INPS la modifica del titolo dell’assenza da congedo parentale a congedo per malattia del bambino e la conseguente sospensione del periodo di congedo parentale. Le ore di congedo parentale non utilizzate potranno essere oggetto di una successiva comunicazione di fruizione ai sensi del precedente comma 2;
9. Per ogni periodo mensile di congedo parentale ad ore richiesto il lavoratore dovrà inoltrare apposita domanda all’INPS, eventualmente cumulando più periodi mensili richiesti. Copia di tale domanda dovrà essere trasmessa al datore di lavoro;
10. A seguito della ricezione della copia della domanda di cui al punto 9, il datore di lavoro anticiperà mensilmente al lavoratore, in occasione della fruizione del relativo congedo, l’importo del trattamento economico a carico dell’INPS, se spettante, calcolato in base ai criteri previsti e regolamentati dalle legge per il mese o i mesi di congedo parentale trasformato ad ore. Il coefficiente per il calcolo della quota oraria del trattamento è pari al divisore la cui determinazione sarà a cura dell’INPS; la singola giornata lavorativa è equiparata, ai soli effetti del presente art. 55, ad ore 7 e minuti 30;
11. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione ha come oggetto esclusivo l’istituto del congedo parentale ed è ininfluente ai fini della disciplina e della fruizione di altri riposi e/o permessi previsti dalla legge o dal CCNL;
12. Decorsi 12 mesi dalla stipula della presente regolamentazione, a richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno per verificarne l’applicazione;
13. In caso di modifiche delle leggi riguardanti la materia, le Parti si incontreranno per armonizzare le norme contenute nel presente articolo con le nuove leggi.