Articolo 61 – Missioni

Articolo 61

1. È in facoltà degli agenti, mediante autorizzazione scritta, inviare i lavoratori in missione temporanea fuori dal comune ove essi prestano normalmente la propria attività.

2. La missione sarà previamente autorizzata in forma scritta, a valere anche per periodi superiori ad un giorno, ma non oltre l’anno. L’autorizzazione in questione comprenderà anche l’indicazione dei criteri operativi per l’esecuzione della missione.

3. A tali lavoratori verrà corrisposto il rimborso analitico e documentato per tutte le spese sostenute per la missione, nonché, in ogni caso, il rimborso integrale delle spese documentate di trasporto.

4. Quando la missione abbia comportato una prestazione almeno pari all’intera giornata lavorativa del lavoratore, verrà corrisposto ai lavoratori interessati anche un’ulteriore importo di € 15,49 giornaliere a titolo di indennità forfettaria o rimborso spese analiticamente attestate, anche se non documentabili.

5. Per i lavoratori la cui attività comporti trasporto di contanti e/o valori al di fuori dei locali dell’agenzia, il datore di lavoro potrà accendere apposita garanzia portavalori. In assenza della quale, nulla potrà essere addebitato al dipendente, né in termini disciplinari né in termini pecuniari, salvo i casi di comportamento doloso accertati in sede giudiziaria.

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