Articolo 62
1. L’agente, per ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre il trasferimento dipendente in un comune diverso da quello in cui svolge l’attività lavorativa, previa comunicazione scritta con un preavviso al massimo di 3 giorni lavorativi; sarà necessario un preavviso di almeno 30 giorni, solo qualora il trasferimento comporti uno spostamento della sede di lavoro superiore a 50 Km dal comune in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività.
2. Le Parti interessate possono farsi assistere dalle rispettive Associazioni e Sindacati.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro richieda al lavoratore anche il cambio di residenza e/o domicilio, i trasferimenti di residenza e/o domicilio danno diritto alle seguenti indennità:
I. il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
II. il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio.
4. Nel caso in cui il lavoratore sia capofamiglia, e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso i quali abbia obblighi di alimenti, qualora i famigliari o i conviventi di cui sopra lo seguano effettivamente nella nuova residenza, i rimborsi di cui al n. 1 comprenderanno anche le spese effettive di viaggio per tali persone.
5. Il trasferimento non potrà interessare i lavoratori:
a) che usufruiscano della legge n. 104/1992;
b) che usufruiscano di quanto previsto dall’art. 54 commi 1, 4, 5.