Articolo 70 – Certificato di servizio

Articolo 70

1. L’agente rilascerà al lavoratore, all’atto della cessazione del rapporto, il certificato di servizio contenente l’indicazione del tempo durante cui il lavoratore ha svolto la sua attività presso l’agenzia, l’attestazione di frequenza a corsi di aggiornamento e di formazione, le specifiche mansioni nella stessa disimpegnate e dello sviluppo di carriera indipendentemente da qualsiasi contestazione che potesse sorgere circa la liquidazione dell’indennità o per gli altri diritti rivendicati dal lavoratore.

2. L’agente rilascerà inoltre al lavoratore la certificazione dell’avvenuta formazione relativa all’iscrizione al RUI.

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