Articolo 71 – Trapasso di agenzia e relative procedure

Articolo 71

1. Il trapasso d’agenzia, la revoca del mandato, le gestioni interinali, i trasferimenti e/o scorpori di portafoglio, e gli accorpamenti, nonché i cambiamenti di denominazione sociale delle agenzie non risolvono il rapporto di lavoro dei dipendenti ed il personale addetto conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti di chi succede.

2. Le parti confermano che il trasferimento e lo scorporo di portafoglio è considerato trapasso parziale e pertanto il personale trasferito conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti dell’assegnatario del portafoglio riveniente da trasferimenti e scorpori.

3. Ai fini del personale da trasferire, si farà riferimento, nel caso di agente plurimandatario, al criterio dell’occupazione prevalente nel ramo d’azienda oggetto degli eventi indicati ai comma 1 e 2.

4. Nel caso in cui ciò non sia possibile o si preferisca porre in essere una diversa procedura, si procederà mediante identificazione del personale in questione nell’ambito di un confronto fra l’Agente cedente e quello cessionario, assistiti dall’Associazione cui gli stessi aderiscono o conferiscono mandato, ed i lavoratori interessati, assistiti dalle rispettive OO.SS.

5. A richiesta del datore di lavoro cedente, i lavoratori, assistiti dalle OO.SS. sindacali, potranno consentire la liberazione del cedente stesso dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. Nell’ambito di tali procedure dovranno essere convenute modalità per la salvaguardia della maturazione, nonché le modalità di calcolo e di erogazione del premio aziendale di produttività di cui all’art. 36 e del premio di anzianità di cui all’art. 34, nell’ambito temporale dell’anno in cui si verifica l’evento di cui al comma 1.

6. Le Parti convengono che la piena attuazione di quanto previsto al presente articolo non può prescindere dall’inclusione dell’ANIA fra i soggetti interessati alle procedure indicate al precedente comma. A tal fine si impegnano alle azioni di rispettiva competenza per la realizzazione pratica di tale principio.

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