Articolo 72 – Permessi sindacali

Articolo 72

1. Le OO.SS. nazionali comunicheranno alle Associazioni datoriali nazionali firmatarie del CCNL i nominativi dei lavoratori, dipendenti di alcuna Agenzia, che risultino eletti o comunque designati a cariche sindacali nazionali, regionali o territoriali, nonché i nominativi delle Agenzie datrici di lavoro; le stesse Associazioni provvederanno a darne notizia alle Aziende alle quali i lavoratori in questione appartengono.
Potrà essere eletto o comunque designato al massimo un lavoratore per ogni agenzia inferiore ai 10 dipendenti, due lavoratori, di norma, per agenzie superiori a tale limite, fatto salvo quanto eventualmente disposto da norma di Legge.

2. L’Ente Bilaterale consegnerà per ogni anno solare alle OO.SS. un quantitativo di cedole orarie, di cui all’art. 4 comma 8, lett. a), pari a 160 per ogni sigla sindacale.

3. Le OO.SS. comunicheranno preventivamente alle Agenzie dalle quali dipendono i lavoratori interessati, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi salvo casi di comprovata necessità ed urgenza, la necessità dei suddetti lavoratori di assentarsi dal lavoro per motivi inerenti il loro incarico, indicando i giorni dell’assenza. Le OO.SS. stesse provvederanno a consegnare ai lavoratori dirigenti sindacali le cedole orarie, di cui al precedente comma 2, necessarie per l’intera copertura del periodo.

4. Le notifiche di cui al comma 1 e al comma 3, ai fini delle guarentigie ed ai fini dell’applicazione del presente articolo, avranno efficacia dal giorno successivo a quello della comunicazione e/o del timbro postale di spedizione.
In ogni caso le comunicazioni scritte di cui al presente articolo saranno precedute da analoga informativa da inoltrare a mezzo telefax o messaggio e-mail dall’Associazione Sindacale di appartenenza.

5. I lavoratori che avranno usufruito dei permessi sindacali, di cui al comma 3, consegneranno all’agenzia dalla quale dipendono, di norma all’atto del rientro in servizio dopo la fruizione del o dei permessi sindacali stessi, e comunque entro 7 giorni da tale data, il quantitativo di cedole orarie, indicate al comma 3, ultimo capoverso, necessario alla copertura dei permessi fruiti. In caso di insufficienza delle suddette cedole, i relativi periodi resteranno a carico dei singoli lavoratori.
In caso di incontri nazionali, le OO.SS. potranno individuare, nella misura di 1 rappresentante per Organizzazione firmataria, dipendenti di Agenzia che parteciperanno ai suddetti incontri, per i quali le assenze non sono da computare nelle ore di cui al comma 3, ma la cui partecipazione sarà considerata presenza a tutti gli effetti.

6. L’agenzia potrà ottenere semestralmente il rimborso del valore delle cedole, ricevute dai lavoratori rivestenti cariche sindacali, da parte dell’Ente Bilaterale, allegando un prospetto riflettente la determinazione del costo orario delle relative assenze, completo di tutti gli elementi costituenti il costo stesso, comprese le incidenze dei vari istituti contrattuali, del TFR, dei contributi previdenziali ed assicurativi e degli eventuali tributi regionali (IRAP), corredato da copia delle buste paga del lavoratore, relative al periodo interessato ed ai tre mesi precedenti.

7. L’Ente Bilaterale, effettuati i controlli di rito, provvederà al rimborso all’agenzia interessata entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta, completa dei documenti necessari.

8. Avrà diritto al rimborso delle cedole in questione l’agenzia che risulti in regola con il pagamento dei contributi previsti all’art. 3, per tutto il periodo interessato ai permessi fruiti ed ai sei mesi precedenti.

9. I lavoratori indicati al comma 1 non potranno essere licenziati, per la durata del loro mandato e per i sei mesi successivi, per motivi ineranti il regolare espletamento della carica sindacale.

10. L’intera normativa del presente articolo entrerà in vigore decorsi sei mesi dall’inizio della riscossione dei contributi previsti all’art. 3. Fino a tale momento, continuerà ad avere applicazione l’art. 68 del CCNL 5 luglio 2007.

Norma Transitoria
Dopo un biennio di applicazione della normativa di cui al presente articolo, le Parti si incontreranno per un monitoraggio dell’istituto, nonché per assumere eventuali decisioni in merito, anche per quanto riguarda l’equilibrio della relativa aliquota di finanziamento.

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