Articolo 74 – Istituzione del Fondo di Previdenza Complementare

Articolo 74

1. Le Parti riaffermano l’opportunità di istituzione o adesione ad un Fondo pensione complementare chiuso.

2. Si conviene che, nelle more di quanto indicato al comma precedente, viene concordata l’adesione ad un Fondo pensione negoziale aperto, con le procedure d’uso.

3. Le Parti si danno atto che quanto concordato nel verbale redatto e sottoscritto in sede ministeriale il 12 aprile 2007, in particolare ai punti 9 e 13, esaurisce definitivamente ogni rivendicazione relativa ai c.d. mancati versamenti degli agenti per la previdenza complementare.

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