Articolo 75
1. La contribuzione ai Fondi Pensione, di cui al precedente art. 74, è determinata con riferimento alla retribuzione utile per il calcolo del TFR ed è stabilita nelle seguenti misure alternative, a scelta del lavoratore:
a) 2 (due) % a carico dell’Impresa e 2 (due) % a carico del lavoratore,
oppure
b) 1 (uno) % a carico dell’Impresa e 0,25 (zero, venticinque) % a carico del lavoratore.
2. In ogni caso è facoltà del lavoratore versare fino ad un massimo del 9% della propria retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Sarà inoltre destinata al Fondo pensione negoziale aperto cui il lavoratore abbia aderito una quota del TFR pari ai seguenti valori:
a) per i lavoratori senza anzianità contributiva obbligatoria alla data del 28.04.1993, il 100%;
b) per tutti gli altri, il 50%, con facoltà per tali lavoratori di destinare al Fondo l’intero TFR.