Articolo 77 – Decorrenza e durata del CCNL

Articolo 77

1. Il presente contratto collettivo, che sostituisce ogni altra contrattazione nazionale precedente, ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2016, fatte salve le modifiche previste negli articoli 29, 30, 32, 33 e 70 che decorrono dal 1° gennaio 2018.

2. Esso ha scadenza al 30 giugno 2020.
La decorrenza delle tabelle retributive è comunque quella specificatamente indicata in ognuna di esse.

3. La disdetta potrà essere data dalle parti contraenti, anche separatamente per la parte normativa e per quella economica, con un preavviso di almeno 6 mesi.

In caso di disdetta si intenderà comunque in vigore, in regime di ultrattività, fino al suo rinnovo.

In mancanza di disdetta si intenderà rinnovato per 3 anni.

Torna su