Protocollo Applicativo dell’art. 29 CCNL
1. Le Associazioni datoriali e le OO.SS. firmatarie del CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera, intendono con il presente atto definire la materia di cui al comma 10 dell’art. 29 del CCNL.
2. A tale fine concordano che la prestazione sostitutiva della mensa che le aziende erogheranno ai propri dipendenti, in caso di intervallo fra i due turni lavorativi giornalieri effettivamente fruito, nella misura ivi indicata, sarà attuata mediante buono pasto di valore pari ad € 4 o anche, in alternativa mediante convenzione con esercizi pubblici di somministrazione di pasti.