Prima Parte
Il Rappresentante per la Sicurezza, in conformità a quanto prevede l’art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze Sindacali.
1. Individuazione della rappresentanza
a) Considerata la specificità del comparto, ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo n. 81/2008, nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono individuati, in conformità dell’articolo 48 del d.lgs. 81/2008, in ambito territoriale di comparto attraverso l’Organismo Paritetico Nazionale previsto nel presente accordo, che forma parte integrante del CCNL di categoria.
La definizione formale del sistema è demandata ad accordi da determinarsi all’interno del Organismo Paritetico Nazionale per il settore delle agenzie di assicurazione in gestione libera.
b1) Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito dell’azienda al loro interno, secondo le modalità di cui al punto 2 “Procedure per l’individuazione del rappresentante per la sicurezza”, lettera C.
b2) In considerazione delle particolari peculiarità delle imprese interessate all’applicazione del presente accordo, della complessità degli adempimenti per l’entrata in vigore dello stesso e vista l’importanza, condivisa dalle parti, di dare una puntuale ed immediata applicazione all’accordo e alle tutele sia dei lavoratori sia degli utenti in tema di sicurezza, ferma restando la priorità dell’elezione di cui al comma precedente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza potrà essere provvisoriamente designato secondo le modalità di cui al punto 2 “Procedure per l’individuazione del rappresentante per la sicurezza “, lettera C.
c) I Rappresentanti per la Sicurezza entreranno nel pieno delle loro funzioni subito dopo il completamento delle procedure relative all’Organismo Paritetico Nazionale di cui alla SECONDA PARTE.
2. Procedure per l’individuazione dei Rappresentanti per la Sicurezza
A. Designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza RLST.
a) I rappresentanti territoriali per la sicurezza RLST saranno individuati su base regionale, fino ad un numero massimo di 92 nell’intero territorio nazionale, congiuntamente nominati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il seguente accordo e comunicati all’O.P.N.; è possibile prevedere la nomina dell’RLST in modo congiunto con tutte le parti firmatarie.
L’Organismo Paritetico Nazionale verificherà l’assenza di situazioni di incompatibilità, da valutare in analogia con quanto previsto all’art. 51 c.p.c., dei candidati a coprire tale ruolo e ratificherà, con propria delibera, la designazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali, assegnando gli ambiti territoriali di competenza; è prevista una verifica dell’operatività degli RLST ad un anno dalla nomina.
b) Il rappresentante territoriale entra in carica con la notifica della designazione, a prescindere dalla tempistica della ratifica, dura in carica tre anni ed è ridesignabile. Scaduto il periodo, resterà comunque in carica, con pienezza di funzioni, fino all’indicazione del nuovo RLST.
c) Gli RLST concerteranno le metodologie di lavoro ed opereranno, in particolari situazioni, congiuntamente. Saranno comunque valide le attività condotte, ai sensi del presente accordo, singolarmente da ciascun RLST.
d) I costi dell’operatività degli RLST prima dell’entrata in funzione degli organismi contrattuali saranno posti a carico di tali organismi appena questi inizieranno ad operare.
B. Aziende con meno di 15 dipendenti – indicazione del RLST (rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza)
a) L’Organismo Paritetico Nazionale comunicherà ai datori di lavoro, che a loro volta lo comunicheranno ai lavoratori, il nominativo del RLST designato al quale fare riferimento.
C. Aziende con più di 15 dipendenti – elezione del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
a) Il rappresentante per la sicurezza è individuato di norma tra i componenti delle R.S.A. laddove costituite; in caso di assenza di R.S.A., per l’individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori in servizio e non in prova nell’azienda, su istanza degli stessi o su iniziativa delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo. Le date e gli orari saranno concordate tra il datore di lavoro e i lavoratori ovvero tra il datore di lavoro e le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo. Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Ai sensi dell’art. 47, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 il numero degli RLS da eleggere per ogni agenzia è pari a uno. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto nelle agenzie con più di 15 dipendenti, è equiparato agli RLST per la formazione e la partecipazione a corsi (vedi allegato 1), art. 3 e 4 del presente accordo.
b) In caso di costituzione della R.S.A. successiva alla elezione del rappresentante per la sicurezza, questi sarà sostituito nelle funzioni da uno dei componenti della R.S.A. stessa, che rimane in carica ed esercita le funzioni fino alla scadenza originale del mandato.
NOTE: l’rsa che sostituisce l’rls, dovrà svolgere il corso di formazione previsto, anche se già effettuato dall’uscente rls.
c) Si procede alla elezione mediante votazione diretta da parte dei lavoratori. Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad accezione dei lavoratori a tempo determinato e degli apprendisti. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto. Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all’Organismo Paritetico Nazionale, che provvederà ad iscrivere il nominativo nell’apposita lista. L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro.
d) L’RLS durerà in carica 3 anni e sarà rieleggibile. Scaduto il periodo, continuerà il suo mandato fino a nuove elezioni; nel caso di dimissioni, o per qualsiasi altro motivo di mancanza dell’rls, esso sarà sostituito in modo temporaneo e fino a nuove elezioni, dall’rlst, fino all’indicazione del nuovo rls.
e) In caso non si riesca a indicare un rappresentante interno, si farà ricorso al RLST di territorio, ai sensi dell’art. 48 D.L.81/2008, con le procedure previste al punto 2.A.
3. Permessi retribuiti
a) In relazione alle peculiarità dei limitati rischi presenti nel settore delle agenzie di assicurazione, per il tempo necessario allo svolgimento della attività propria di Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori Aziendale o Territoriale, ogni RLS/RLST avrà a disposizione un massimo di 500 ore annue, con un costo massimo, per le aziende di 15 euro orari.
b) l’usufruizione dei permessi sarà comunicata al datore di lavoro con preavviso di almeno 48 ore, salvo i casi previsti dalla legge.
4. Attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza aziendali e territoriali
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 48 del decreto legislativo n. 81/2008, le parti concordano sulle indicazioni seguenti.
a) Strumenti e mezzi
1. Il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale prevista dalla legge per il più proficuo espletamento dell’incarico.
2. Il rappresentante può consultare senza limitazioni il documento relativo alla valutazione dei rischi e, se lo ritiene, richiederne copia ovvero prendere visione ed estrarre copia di altra documentazione che consenta la conoscenza dei risultati della valutazione effettuata.
3. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.
4. Nelle aziende superiori ai 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza nell’espletamento delle proprie funzioni, e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l’azienda ha destinato alle R.S.A.
b) Accesso ai luoghi di lavoro
1. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi se RLST e 2 giorni lavorativi se RLS, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro, tranne per gli interventi urgenti previsti dalla Legge, per i quali non vi è l’obbligo del preavviso.
3. l’RLST, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro dovrà essere accompagnato, per ragioni organizzative e produttive, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’agenzia o altra persona delegata dal Datore di Lavoro nonché, facoltativamente, anche disgiuntamente da un rappresentante delle Associazioni ed uno delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo.
c) Modalità di consultazione
1. Laddove il decreto legislativo n. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.
2. Il rappresentante per la sicurezza ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
3. Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione.
5. Informazioni e documentazione aziendale
1. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare e trarre copia della documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
2. Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.
6. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
1. In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne preventivo avviso all’impresa, almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando un’apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate; nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, non vi è obbligo di preavviso e le ore usufruite saranno segnate nella scheda permessi non appena terminata l’urgenza.
7. Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
1. Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l’acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal decreto legislativo n. 81/2008, si stabilisce quanto segue:
a) il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione iniziale prevista dal decreto legislativo n. 81/2008;
b) la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;
c) tale formazione deve prevedere, con specifico riferimento ai settori interessati, un programma che comprenda quanto previsto nell’Allegato 1, sia come argomenti che come durata.
d) i corsi di formazione sono organizzati dall’Organismo paritetico Nazionale o in collaborazione con lo stesso;
2. Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati prima della stipula del presente accordo, purché rispondenti ai requisiti su indicati.