Seconda Parte
a. È costituito un Organismo Paritetico Nazionale per la sicurezza sul lavoro, formato da 4 rappresentanti delle Associazioni datoriali firmatarie del presente contratto e da 4 rappresentanti dei lavoratori delle OO.SS. firmatarie del presente contratto. I rappresentanti potranno conferire delega scritta.
b. Il suddetto Organismo paritetico nazionale opererà in piena autonomia funzionale.
c. L’Organismo Paritetico, oltre agli adempimenti di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 81/2008, ha i seguenti compiti:
1. promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per gli RLST e RLS;
2. elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministeri del lavoro e della sanità in applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 per la dimensione e la tipologia delle imprese;
3. promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all’applicazione della normativa;
4. promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla Ue e di Enti pubblici e privati nazionali;
5. favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell’Ue e nazionali;
6. valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli Organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;
7. verifica preventiva delle compatibilità, in analogia con quanto previsto all’art. 51 c.p.c., dei rappresentanti per la sicurezza territoriali e assegnazione di ambiti territoriali di competenza;
8. assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità previste nel Dlgs 81/2008, pareri ufficiali dell’OpN. Tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni, quali le USSL, le Direzioni provinciali del lavoro, la Magistratura, la Regione, ecc. e impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate. L’Opn potrà inoltre valutare di volta in volta l’opportunità di divulgare nei modi concordemente ritenuti più opportuni tali pareri.
9. promuovere l’informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
10. individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all’applicazione del decreto legislativo n. 81/2008;
11. elaborare progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l’Ente regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario.
2. Composizione delle controversie
1. Le parti confermano che per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro occorra procedere all’applicazione di soluzioni condivise.
2. A tal fine, per dirimere eventuali conflitti irrisolti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) ricorreranno all’Organismo paritetico nazionale, quale prima istanza di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione delle norme riguardanti la materia dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
3. Procedure:
a. la parte che ricorre all’Opn, ne informa senza ritardo le altre parti interessate.
b. In tal caso la parte ricorrente deve inviare all’Opn il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
c. l’OPN può designare esperti, comunicandolo alle parti;
d. l’esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al punto b), salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’Organismo paritetico Nazionale;
e. l’Opn assume le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le Associazioni ed OO.SS. stipulanti il presente accordo;
f. si redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese;
g. trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti potrà adire la magistratura;
h. Le parti interessate (aziende, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.
4. Modalità di attuazione dell’accordo
Per la pratica realizzazione di quanto indicato nel presente allegato, le Parti stabiliranno a livello nazionale la misura del contributo da destinare all’Opn, sulla base dei seguenti criteri:
1. previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono tutte le agenzie attraverso l’Ente Bilaterale;
2. per le regioni nelle quali eventualmente non fossero stati nominati gli RLST, le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno a livello nazionale per esaminarne le cause, al fine di rimuoverle ovvero di adottare soluzioni alternative.
5. Dichiarazione congiunta
1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente eletti antecedentemente alla stipula del presente accordo, non decadono in ragione dello stesso.
6. Disposizione finale
Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà contestualmente al CCNL, di cui forma parte integrante.