Articolo 2
1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. L’apprendistato professionalizzante è ammesso per i profili professionali di seguito elencati, con i livelli retributivi a margine elencati, unitamente all’indicazione della categoria della precedente classificazione:
Vedi tabella
3. Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titoli di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.